Non esiste una norma fiscale e civilistica ad hoc che regoli la deducibilità dei costi per la realizzazione di un sito internet. (*) E’ dunque necessario fare riferimento ai principi generali tenendo conto che il trattamento dei costi è strettamente correlato alle diverse tipologie e finalità dei siti web.
Possiamo distinguere tre tipologie di siti:
- Sito vetrina: sito di contenuto meramente informativo, che si limita a indicare il recapito, l’attività svolta e in maniera generica, i prodotti e servizi forniti da una data impresa o professionista;
- Sito pubblicitario: sito per la consultazione delle offerte commerciali e dei prodotti aziendali salva la possibilità di contattare l’azienda al recapito fisico per gli acquisti;
- Sito E-commerce: sito che consente l’acquisto dei beni e servizi offerti dall’azienda direttamente on-line oltre alla possibilità di consultazione e visualizzazione, attraverso una piattaforma di e-commerce completa.
I costi sostenuti per la realizzazione del sito web, sotto il profilo contabile e fiscale, possono essere assimilati alle spese di pubblicità oppure ad oneri pluriennali a seconda delle caratteristiche del sito web.
Le spese per la realizzazione del sito vetrina e sito pubblicitario sono di pubblicità in quanto hanno una funzione di promozione dell’attività dell’azienda e di necessaria presenza sul web al fine di diffondere il nome ed incrementare le vendite.
L’art. 108, co. 2 del Tuir prevede la facoltà di scegliere fra la deducibilità integrale nello stesso esercizio di sostenimento del costo o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.
In via residuale, nell’ipotesi in cui il sito sia effettuato con la sola finalità di fornire agli utenti un’immagine positiva dell’impresa e della sua attività, le spese per la realizzazione di tali tipologie di siti assumono la qualifica di spese di rappresentanza.
In tal caso i costi sono deducibili entro il limite determinato in misura percentuale variabile in relazione all’ammontare dei ricavi della gestione caratteristica (art. 108, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986). Ferma restando la totale indetraibilità dell’IVA (ex art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972).
(*) Per informazioni più specifiche in merito alla tua situazione, contatta il tuo commercialista.